231 e Sicurezza: Responsabilità solo per lesioni GRAVI

da | 18 Gen 2023 | Giurisprudenza, News

L’art. 25-septies, dopo aver previsto la punibilità dell’ente per il reato di cui all’art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza, stabilendo una variazione sanzionatoria a secondo che si tratti della violazione dell’art. 55, comma 2, del D.Lgs. attuativo della delega di cui alla L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comma 1) o di altre norme (comma 2), al comma 3 dispone: “In relazione al delitto di cui all’art. 590 c.p., comma 3, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

L’interpretazione unanime della disposizione è nel senso che la responsabilità della persona giuridica derivante dal comma 3 sia limitata alle lesioni colpose gravi o gravissime, dal momento che tale è l’oggetto della disposizione di cui all’art. 590 c.p., comma 3.

Così si è espressa la Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza del 23-11-2022, n. 44559