La Corte di Cassazione ha abbinato due principi.
Il primo principio deriva dall’esegesi delle norme in materia di responsabilità amministrativa dell’Ente: l’estinzione della persona giuridica non ha gli stessi effetti della morte del reo. Quindi, in caso di estinzione dell’Ente la responsabilità da reato non si estingue.
Il secondo principio riguarda le conseguenze sul piano civilistico in caso di estinzione della persona giudica: ai sensi del Codice civile continua ad esistere una responsabilità dei Soci per le obbligazioni non estinte dall’Ente; la responsabilità in questo caso (i) è limitata a quanto i Soci hanno percepito all’esito dell’attività di liquidazione in caso di società di capitali, (ii) è illimitata per le società di persone.
La conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione è la seguente: “la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, commesso nell’interesse ed a vantaggio dello stesso“. La fattispecie era relativa alla responsabilità di una società di capitali per l’illecito previsto dall’art. 25-septies, comma 3, del citato d.lgs., in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., in cui la Corte ha precisato che all’estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità dell’impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento.
(Cass. pen. Sez. IV Sent., 17/03/2022, n. 9006)