Responsabilità 231 e Riduzione della Pena: l’Adozione del Modello non Basta

da | 30 Gen 2023 | Giurisprudenza

 L’articolo 12 del DLgs 231/2001 prevede che “La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

….. b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi“.

La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 38025 del 2022 ha chiarito cosa debba intendersi con la locuzione “reso operativo”.

Le ipotesi interpretative sul campo sono due:

(i) può essere considerato operativo un Modello approvato, accompagnato dalla norma dell’Organismo di Vigilanza;

(ii) per essere considerato operativo il Modello deve essere – oltre che approvato – attuato.

Orbene, la sentenza della Suprema Corte ha optato per la seconda delle due ipotesi interpretative.

Per beneficiare della riduzione da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, tra le altre, deve aver adottato e reso operativo il modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

La mera adozione di un modello, dunque, non implica la riduzione della sanzione pecuniaria poiché il sistema 231 dovrà essere “reso operativo”.

Sotto questo profilo sarà l’Ente a dover dimostrare, attraverso la prova per testimoni e la documentazione a sostegno che

  • il Modello sia stato approvato,
  • sia stato nominato l’Organismo di Vigilanza,
  • il Modello sia stato divulgato,
  • i destinatari del Modello siano stati formati,
  • l’OdV abbia assunto la carica approvando il proprio Regolamento
  • l’OdV abbia svolto verifiche,
  • siano stati adottati e attuati i flussi informativi,
  • sia stato applicato, ove previsto, il sistema disciplinare.

in sostanza, l’Ente dovrà dimostrare – essendo sprovvisto, all’epoca della commissione del reato presupposto, del Modello e dell’OdV – tutto ciò che è necessario per beneficiare della scriminante prevista dall’articolo 6 del DLGS 231/2001, vale a dire di avere attuato ex post il MOGC.