231 e Società di Calcio: L’Adeguamento alle Linee Guida FIGC

da | 30 Ott 2023 | News

Con il Comunicato ufficiale n. 87/A la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato le nuove Linee Guida adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding).

Le Linee Guida impongono di considerare nella valutazione dei rischi la possibile commissione di reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di adottare, conseguentemente, i protocolli di prevenzione e di nominare il soggetto Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

I reati presupposto riconducibili alle condotte vietate dal Regolamento sono quelli di xenofobia, razzismo e riduzione in schiavitù.

Nell’ambito delle attività svolte dalle Società di calcio certamente le aree sensibili a rischio di commissione di violazioni del Regolamento sono le seguenti:

  • Gestione dei rapporti con i tesserati
  • Gestione dei rapporti con sportivi non maggiorenni
  • Gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non
  • Gestione delle trattative per l’acquisizione e cessione dei calciatori professionisti e per la stipula dei contratti di prestazione sportiva;
  • Gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
  • L’attività di ingaggio/impiego di giocatori stranieri;
  • Gestione dell’utilizzo dei sistemi informatici (accesso alla rete internet e ai suoi contenuti).
  • Gestione dell’attività dell’ufficio stampa e dell’area sanitaria;
  • l’attività di acquisto, somministrazione e detenzione di farmaci;
  • la gestione dei rapporti con le altre società calcistiche;
  • la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;

Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le seguenti condotte:

a)         l’abuso psicologico;

b)         l’abuso fisico;

c)         la molestia sessuale;

d)        l’abuso sessuale;

e)         la negligenza;

f)         l’incuria;

g)         l’abuso di matrice religiosa;

h)         il bullismo, il cyberbullismo:

i)          i comportamenti discriminatori.

Tra i protocolli di prevenzione più importanti si devono ricordare i seguenti:

  1. Tutti i Tesserati hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
  2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.
  3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
  4. Le norme federali vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio e prevedono sanzioni disciplinari in caso di violazioni di detti divieti.
  5. Ogni soggetto che agisce per conto della Società è tenuto al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;  all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana; alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele; alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori; alla valorizzazione delle diversità; alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore; alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta; alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità; alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
  6. Ogni soggetto che agisce per conto della Società è tenuto ad adottare ogni misura utile (i) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere delle calciatrici e dei calciatori, in particolare se minori, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità e (ii) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione delle calciatrici e dei calciatori alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
  7. Dirigenti sportivi e dei tecnici sono tenuti a:
  8. agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
  9. astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
  10. contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
  11. evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
  12. promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
  13. astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
  14. porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
  15. comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
  16. astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
  17. interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
  18. impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
  19. segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
  20. dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
  21. sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
  22. conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
  23. astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
  24. segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.