231 e Sicurezza: Il Vantaggio Inapprezzabile Non Basta

da | 12 Dic 2022 | News

Con la sentenza in commento (Cass. pen. Sez. IV, 24-03-2022, n. 13218) la Suprema Corte ha valutato l’effettiva incidenza della – sostanziale – mancanza di vantaggio per l’Ente con riferimento alla configurabilità di una responsabilità 231 in seguito alla contestazione di un reato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Suprema Corte ha giudicato una fattispecie in cui vi è stata violazione di misura antinfortunistica, ma il risparmio conseguito dall’ente è stato minimo, a fronte di ingenti spese sostenute per la manutenzione e la sicurezza.

Al fine di apprezzare la portata della sentenza in esame occorre ricordare che recentemente è stato affermato dalla stessa Corte il principio secondo cui, “ove il giudice accerti l’esiguità del risparmio di spesa derivante dall’omissione delle cautele dovute”, per poter affermare che il reato è stato realizzato nell’interesse dell’ente “è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori” (Sez. 4, n. 22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276).

Orbene, con la nuova decisione il Giudice di legittimità ha disapplicato il richiamato principio di natura giurisprudenziale, affermando che l’inapprezzabile vantaggio per l’ente non assume rilievo se non in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

L’assenza sostanziale di un vantaggio per l’ente derivante dalla violazione della misura infortunistica non rileva, dunque, nell’ipotesi in cui il rischio per il lavoratore sia stato valutato come esistente dallo stesso datore di lavoro e le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state poi consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo.

In conclusione, l’inapprezzabile vantaggio per l’ente non basta ad escludere la responsabilità 231 laddove vi sia una situazione di sostanziale disapplicazione dei presidi posti a tutela dei lavoratori.