Infezione Covid-19: Infortunio sul Lavoro?

da | 15 Giu 2020 | News

Infezione Covid-19: Infortunio sul Lavoro?

Infezione Covid-19: Infortunio sul Lavoro?

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa

In merito al dibattito sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, l’INAIL ha precisato che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità penale – N.d.R. e quindi amministrativa dell’ente – in capo al datore di lavoro.

La diversità dei presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro non ammettono una sovrapposizione dei due profili. Le eventuali responsabilità del datore di lavoro devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

In conclusione, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero.


E’ stato infine precisato che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro. Quest’ultima affermazione appare peraltro l’espressione di un principio che nulla aggiunge al tema della responsabilità penale del datore di lavoro in quanto ciascuna ipotesi dovrà essere valutata in concreto senza che possano avere rilevanza conclusioni apodittiche quali quelle appena enunciate dall?INAIL in merito al contesto sanitario e sociale di riferimento.