Clausola 231: tra limiti e opportunità

da | 22 Dic 2021 | News

E’ sempre più frequente imbattersi in clausole 231 dal contenuto più svariato.

La clausola 231 è più comunemente l’accordo con il quale una parte (di solito quella dominante) impone all’altra il rispetto delle proprie regole di organizzazione in ambito 231.

Secondo un approccio corretto, una parte può imporre all’altra il rispetto del proprio Codice Etico a pena di inadempimento contrattuale e conseguente possibile risoluzione del contratto.

Fin qui nulla di strano: una parte impone all’altra di rispettare principi di comportamento la cui violazione, di per sé, sarebbe già fonte di grave inadempimento contrattuale.

I problemi nascono quando una parte pretende di imporre all’altra – talvolta riuscendo nell’intento – il rispetto del proprio Modello, compresa la Parte Speciale.

In questa fattispecie, a mio avviso, ci troviamo di fronte a una clausola nulla, in quanto l’adempimento del soggetto che assume l’obbligazione non è possibile, dovendo quest’ultimo rispettare i protocolli di comportamento basati sull’organizzazione aziendale di altro ente.

Addirittura, in alcuni casi la creatività si spinge oltre: si pretende (anche attraverso moduli e condizioni generali di contratto precompilate) di imporre a un Ente di subire le verifiche dell’Organismo di Vigilanza dell’altra parte contrattuale.

In questo caso, a voler ammettere che l’adempimento sia possibile, è lecito chiedersi quale comportamento o violazione potrà essere segnalato dall’OdV incaricato del controllo che possa avere una rilevanza sul piano contrattuale.

In conclusione, imporre il proprio Codice Etico è possibile ed è fortemente consigliato; spingersi oltre potrebbe compromettere l’efficacia e l’applicabilità della clausola 231..

Ecco di seguito lo schema di una clausola 231 a sicura tenuta:

“Il Fornitore dichiara di conoscere le norme comportamentali adottate dal Committente con riferimento al d.lgs. 231/01 e, per quanto di interesse in questa sede, dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico disponibile al seguente link: __________________; dichiara e riconosce, per l’effetto, di essere consapevole delle conseguenze che comportamenti contrari al sopra citato documento e alla normativa d.lgs. 231/2001 possono avere con riguardo al rapporto contrattuale. Tali comportamenti configureranno inadempimento contrattuale fonte di onere risarcitorio e causa di risoluzione del contratto”.