Il Decreto Fiscale (D.Lgs. 75/2020 in vigore dal 30 luglio 2020) include nel novero dei reati rilevanti per la responsabilità amministrativa deli enti alcune fattispecie di diritto penale tributario.
Inoltre, viene ampliato il novero dei reati in danno alla PA e viene prevista la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando.
I reati tributari sono stati inseriti tra i reati presupposto per l’applicazione del D.Lgs. 231/2001 in ottemperanza alla c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371).
La Legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 177 ha imposto al legislatore nazionale di adottare nuove ipotesi di responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 che abbiano a presupposto i reati tributari.
È noto a tutti che il legislatore nazionale si sia adeguato con il decreto Fiscale (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019) introducendo alcuni reati tributari nel catalogo dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, co. 1, D.Lgs. 231/2001.
I reati introdotti con il richiamato decreto sono stati i seguenti:
– dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 , co. 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all’art. 2, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all’art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) D.Lgs. 74/2000;
– emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8, co 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all’art. 8, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D.Lgs. 74/2000;
– occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
– sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).
Il Decreto Fiscale ha inoltre previsto:
– una circostanza aggravante all’art. 25-quinquiesdecies, co. 2, D.Lgs. 231/2001 (con aumento della sanzione pecuniaria fino a un terzo) per il caso in cui l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità dall’illecito;
– l’applicazione delle sanzioni interdittive richiamate all’art. 25-quinquiesdecies, co. 3, D.Lgs. 231/2001 (che richiama l’art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Con il D.Lgs. 75/2020 l’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 è stato ampliato con l’introduzione di un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:
– dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
– omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
– Indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).
Tali fattispecie di reato saranno rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001 nel caso in cui gli illeciti siano commessi “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.
Vi sono ulteriori novità introdotte dal D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
L’art. 24 D.Lgs. 231/2001 è stato modificato con l’introduzione di nuovi reati in danno alla Pubblica Amministrazione:
– Al comma primo viene aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
– è stato aggiunto il comma 2-bis, che prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo svilupporurale (art. 2 L. 898/1986).
– è stato introdotto il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p., primo comma e il reato di cui all’art. 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui);
– è stato introdotto il reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.
Alle predette fattispecie è collegata una sanzione pecuniaria per l’ente fino a 200 quote, “quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea”.
Infine, il D.Lgs. 75/2020 introduce nel D.Lgs. 231/2001 un nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato “Contrabbando”. Si tratta della prima fattispecie di reato presupposto in materia doganale.