Si segnala che con il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 il Covid 19 è entrato a fare parte dell’elenco dei virus che richiedono da parte del datore di lavoro la valutazione del rischio da agente biologico tenuto conto delle mansioni svolte dal lavoratore.
Ed infatti, ai sensi della nuova norma, che costituisce attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 (concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui e’ noto che possono causare malattie infettive nell’uomo),- “All’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» e’ inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3»; la nota 0a) e’ cosi’ formulata: «0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica”.
La menzionata direttiva disciplina gli interventi da attuare a cura del datore di lavoro ogniqualvolta vi sia il rischio che il lavoratore possa essere esposto ad agenti biologici (tra i quali ora, come detto, è compreso anche il Covid-19).
Nei casi presi in esame dalla norma, pertanto, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure volte a stabilire la misura del rischio, la natura, il grado e la durata dell’eventuale esposizione al rischio biologico.