Novità COVID-19: DVR e rischio specifico da agente biologico

da | 28 Ott 2020 | News

Si segnala che con il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 il Covid 19 è entrato a fare parte dell’elenco dei virus che richiedono da parte del datore di lavoro la valutazione del rischio da agente biologico tenuto conto delle mansioni svolte dal lavoratore.

Ed infatti, ai sensi della nuova norma, che costituisce attuazione della direttiva (UE)  2020/739  della  Commissione  del  3  giugno 2020 (concernente l’inserimento del  SARS-CoV-2  nell’elenco degli agenti biologici di cui e’ noto che possono causare  malattie infettive nell’uomo),- “All’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» e’ inserita la seguente:  «Sindrome  respiratoria  acuta  grave  da  coronavirus   2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3»; la nota 0a) e’ cosi’ formulata: «0a) In  linea con  l’articolo  16,  paragrafo  1,  lettera  c),   della   direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  il  lavoro  di laboratorio diagnostico non  propagativo  riguardante  il  SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano  procedure equivalenti  almeno  al  livello  di  contenimento   2.   Il   lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2  deve  essere  condotto  in  un laboratorio con livello di contenimento 3 a una  pressione  dell’aria inferiore a quella atmosferica”.

La menzionata direttiva disciplina gli interventi da attuare a cura del datore di lavoro ogniqualvolta vi sia il rischio che il lavoratore possa essere esposto ad agenti biologici (tra i quali ora, come detto, è compreso anche il Covid-19).

Nei casi presi in esame dalla norma, pertanto, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure volte a stabilire la misura del rischio, la natura, il grado e la durata dell’eventuale esposizione al rischio biologico.