Nuovi reati 231: ecco l’elenco!

da | 13 Lug 2022 | News

Si illustrano di seguito le novelle normative registrate nell’ultimo anno:

–           in data 29 novembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”. Il provvedimento in parola, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 – octies.1, finalizzato a sanzionare l’indebito utilizzo e falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto funzionalmente legato all’ente nell’interesse o vantaggio di quest’ultimo.

Il Catalogo dei reati presupposto alla responsabilità delle persone giuridiche viene quindi esteso anche ai seguenti delitti richiamati dal nuovo art. 25-octies.1:

o          indebito utilizzo e falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti di cui all’art. 493-ter c.p. e frode informatica di cui all’art. 640-ter comma II c.p. se produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, come contestualmente modificati dal Decreto attuativo per estenderne il campo d’applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti;

o          detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti previsto dal nuovo art. 493- quater c.p. che punisce chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo;

o          salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica (artt. 453 e ss. c.p.), contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio (artt. 624 e ss. c.p.) previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

–           In data 30 novembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285, il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”. Con specifico riferimento alla disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, il provvedimento in parola – entrato in vigore in data 15 dicembre 2021 – interviene sulle fattispecie incriminatrici già richiamate dall’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 (Ricettazione – art. 648 c.p., riciclaggio – art. 648 bis c.p., impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter c.p., nonché autoriciclaggio 648 ter1 c.p.); in particolare, le modifiche in parola hanno riguardato l’estensione dell’applicazione dei suddetti reati a tutti i proventi derivanti da siffatta categoria di fattispecie criminosa, con la conseguenza che quest’ultima non sarà più limitata alle condotte di natura dolosa, ma ricomprenderà ora anche i delitti puniti a titolo di colpa nonché le contravvenzioni, se puniti con pena detentiva massima superiore ad un anno e con pena minima di sei mesi.

Per quanto riguarda la ricettazione sono inoltre previsti una aggravante, qualora il fatto sia stato commesso nell’esercizio di una attività professionale, e una nuova ipotesi di ricettazione di speciale tenuità, qualora il reato presupposto sia costituito da una qualsiasi contravvenzione; per il solo autoriciclaggio, la attenuante ad effetto speciale di cui al secondo comma, che in precedenza prevedeva la più mite sanzione della reclusione da uno a quattro anni, è ora qualificata come circostanza attenuante comune.

Da ultimo, merita inoltre segnalare che è stata eliminata la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia prevista dall’articolo 9 c.p. per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all’estero.

Si segnala, tuttavia, che in data 8 giugno 2021, a sette anni dalle ultime modifiche, Confindustria ha pubblicato un nuovo aggiornamento delle “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, la cui finalità è quella di orientare le imprese nella realizzazione dei Modelli.

In particolare, l’ultima versione delle Guidelines prende in considerazione il quadro delle novità legislative e (in misura minore) giurisprudenziali intervenute a seguito della revisione del marzo 2014.

Con l’entrata in vigore della Legge 9 marzo 2022, n. 22, dal 23 marzo 2022, entrano nel novero dei reati presupposto le fattispecie di cui agli artt. 25-septiesdecies (“Delitti contro il patrimonio culturale”) e 25-duodevicies (“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”), nuove disposizioni del Codice penale che inaspriscono il sistema punitivo a tutela del paesaggio e dei beni culturali. Il Titolo VIII-bis, introdotto nel Codice Penale, prevede la tutela del paesaggio mediante il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito, anche colposi, di beni paesaggistici, nonché quello di appropriazione, importazione e alienazione illecita, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. Rileva la responsabilità amministrativa degli Enti se i reati paesaggistici sono commessi da manager o dipendenti dell’impresa nell’interesse o a vantaggio. In particolare, i reati presupposto che fanno scattare la responsabilità dell’Ente sono il reato di devastazione e saccheggio di beni paesaggistici ex art. 518-tercedies c.p., nonché la distruzione, dispersione, deterioramento di beni paesaggistici ex art. 518-duodecies c.p. Le sanzioni pecuniarie variano da cento e novecento quote e sanzioni interdittive fino a due anni.

I reati di recente introduzione attraverso l’articolo 25 septiesdecies sono i seguenti:

–           Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;

–           Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

–           Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;

–           Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;

–           Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;

–           Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

–           Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

–           Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;

–           Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

I reati di recente introduzione attraverso il nuovo articolo 25-duodevicies sono i seguenti:

–           Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;

–           Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.