Organismo di Vigilanza 231: Composizione e Autonomia

da | 1 Lug 2020 | News

organismo di vigilanza
Organismo di vigilanza

Sin dalla prima applicazione del D.Lgs. 231/2001 (legge 231 organismo di vigilanza) si è affermato il principio della necessaria autonomia dell’Organismo di Vigilanza.
La Suprema Corte, recentemente, ha stabilito che in tema di responsabilità penale, la responsabilità dell’ente per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose commesse da suoi organi apicali con
violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro può essere esclusa soltanto dimostrando l’adozione e l’efficace attuazione di modelli organizzativi Odv 231 e l’attribuzione ad un
organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza dei modelli adottati (Cass. pen. Sez. IV, 13/09/2017, n. 16713).


Il concetto di autonomia dell’OdV è talvolta frainteso in alcune realtà imprenditoriali.
Può capitare infatti che l’Organismo vigilanza 231 venga considerato come un organo sociale a disposizione degli amministratori e a questi sottoposto come qualsiasi altro consulente.
Per tale motivo subisce l’influenza di alcune funzioni aziendali (ad esempio la funzione che si occupa di internal audit) e viene condizionato non solo nelle verifiche da svolge ma anche nel contenuto delle
proprie relazioni periodiche.

L’Autonomia dell’OdV

Al contrario, l’Organo di vigilanza 231 deve essere considerato un ospite – poco gradito – dell’azienda che a esso si affida per verificare l’adeguatezza e l’attuazione del Modello 231 2001 e il complessivo
funzionamento dell’organizzazione aziendale.
L’OdV può scegliere di avvalersi del supporto delle funzioni di controllo di gestione, qualità e audit ma, appunto, deve avere la piena libertà di non farlo e di non subire le conclusioni contenute nei relativi
report. Soprattutto, l’Organo vigilanza 231 deve pianificare e svolgere le proprie verifiche sull’attuazione del Modello 231 (https://advisor231.it/news/modello-231-covid/) in totale libertà, senza dover anticipare
temi di indagine o condividerli con chicchessia.
Conseguentemente, deve poter contare sui flussi formativi spontanei preventivamente pianificati ovvero di su flussi informativi richiesti per una singola verifica: la trasmissione di informazioni e
documenti deve avvenire rigorosamente senza ritardo e senza alcun filtro.

La Composizione dell’Organismo vigilanza

Per garantire l’autonomia dell’Organismo di Vigilanza, per esperienza diretta si suggerisce di non inserire nell’OdV componenti che fanno già parte dell’organizzazione aziendale.
Ciò in quanto il componente interno non sarà mai libero da condizionamenti.
Si suggerisce, invece, di fornire all’Organismo di vigilanza 231 un referente interno che possa, a semplice richiesta, occuparsi di raccogliere informazioni o documenti.

I Poteri dell’OdV

Tra i poteri dell’OdV, oltre a quelli di poter accedere a ogni documento o informazione aziendale senza alcun limite o vaglio preventivo, vi deve essere quello di poter contare su un proprio budget.
Questo in quanto talvolta l’OdV deve svolgere le proprie verifiche attraverso valutazioni anche di carattere tecnico che potrebbero non fare parte del patrimonio di conoscenze dei componenti
dell’Organismo di Vigilanza.
Ad esempio, se occorre valutare la congruenza del corrispettivo previsto da un contratto infragruppo per la prestazione di forniture, l’OdV avrà necessità di avvalersi di una consulenza e a tale fine deve
poter contare su una risorsa economica immediatamente disponibile e di valore adeguato.

Conclusioni

In conclusione, gli Organismi di Vigilanza (https://www.diritto.it/organismo-di-vigilanza-ex-231-natura-e-responsabilita/) devono essere composti da soggetti dotati di adeguata esperienza e capacità
professionale, ma soprattutto non deve mancare – in capo a tutti i componenti – l’assenza di pregressi rapporti di natura professionale.
I componenti dell‘OdV devono essere muniti della capacità, sul piano personale, di resistere a pressioni e interferenze.
L’OdV deve essere economicamente autonomo e deve poter attingere al proprio budget con semplice richiesta.
Quanto precede deve essere rigorosamente attuato per non rendere inutile e vana l’attività dell’Organismo stesso.